Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con il calendario divieti di circolazione camion e mezzi pesanti 2024. Il decreto in vigore stabilisce una serie di restrizioni che riguardano determinate categorie di veicoli, in specifici periodi dell’anno, al fine di decongestionare le strade e autostrade nelle ore e nei giorni di maggiore traffico. Questo articolo fornisce una guida dettagliata sulle normative, sui veicoli coinvolti, sulle esenzioni e sul calendario dei divieti per il 2024, aiutando i professionisti del settore a navigare in questo ambito regolamentato.
Per il 2024, il decreto governativo continua a imporre restrizioni sulla circolazione dei mezzi pesanti durante determinati periodi dell’anno, prevalentemente durante le festività e nei weekend. Questi divieti sono stati progettati per ridurre il congestionamento del traffico e aumentare la sicurezza sulle strade in momenti di particolare affluenza.
Il divieto vige tutte le domeniche, ma con orari diversi secondo la stagione: più ridotti (9.00-22.00) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e più esteso (7.00-22.00) nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A luglio e agosto sono introdotti anche i divieti il sabato dalle 8.00 alle 16.00 (con estensione dalle 8.00 alle 22.00 il 3 e il 10 agosto) e nel solo agosto anche due divieti il venerdì (il 2 e il 9, dalle 16.00 alle 22.00).
Due altri periodi in cui si accumulano i divieti sono Pasqua e Natale. Nel primo caso ci sono cinque giorni consecutivi (ma con orari diversi) dal 29 marzo al 2 aprile, nel secondo gli unici due divieti extra-domenicali sono quelli di giovedì e di venerdì 25 dicembre, dalle 9.00 alle 22.00. Restano in vigore anche nel 2024 i divieti nelle festività nazionali del 25 aprile 9.00-22.00), 1° maggio (9.00-22.00), 15 agosto (7.00-22.00) e 1° novembre (9.00-22.00).
Importanti modifiche rispetto agli anni precedenti riguardano le tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto (art.8). È essenziale per i trasportatori consultare il testo ufficiale del decreto, disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per una comprensione completa dei divieti e delle loro implicazioni.
Il decreto specifica che i divieti di circolazione riguardano i mezzi pesanti con massa totale a pieno carico superiore a 7,5t. Questa categoria comprende gli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’articolo 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del medesimo codice.Nel caso dei trattori stradali che viaggiano da soli, viene considerato come riferimento la tara, che rappresenta la massa totale a pieno carico sottratta dal massimo carico sulla ralla.
In mezzo alle restrizioni, il decreto prevede diverse esenzioni e agevolazioni per i mezzi pesanti, mirate a facilitare determinate tipologie di trasporti che sono considerati essenziali o strategici.
L’Art. 8 del decreto stabilisce i tipi di merci il cui trasporto è escluso dai divieti. Rispetto all’anno scorso sono state apportate alcune modifiche, le quali verranno ora elencate:
Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di documenti che confermano l’origine del viaggio e la destinazione del carico, il divieto di cui all’articolo 2 inizia quattro ore più tardi.
Nel caso dei veicoli stranieri con un solo conducente, se il periodo di riposo giornaliero, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e le sue modifiche successive, termina durante il divieto di cui all’articolo 2, il divieto viene posticipato alla fine del periodo di riposo.
Per i veicoli diretti all’estero, muniti di documenti che confermano la destinazione del carico, il divieto di cui all’articolo 2 termina due ore prima.
I veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti verso di esse, sono trattati allo stesso modo dei veicoli nazionali ai fini dell’applicazione dei commi precedenti.
I trasporti diretti o provenienti dalla Sardegna ricevono trattamenti speciali, considerando le specifiche esigenze logistiche dell’isola, al fine di garantire l’approvvigionamento e la continuità territoriale.
Nel dettaglio, l’articolo 4 stabilisce che per i veicoli che arrivano dalla Sardegna, muniti di documenti che confermano l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’inizio del divieto di circolazione previsto dall’articolo 2 viene ritardato di quattro ore. Al contrario, per i veicoli diretti verso la Sardegna, muniti di documenti che attestano la destinazione del viaggio, il termine del divieto di circolazione previsto dall’articolo 2 viene anticipato di quattro ore. Inoltre, i veicoli che si muovono all’interno della Sardegna, provenienti da altre parti del territorio nazionale e dotati di documenti che confermano l’origine del viaggio, vedono ritardato l’inizio del divieto di circolazione di quattro ore. Infine, i veicoli che viaggiano all’interno della Sardegna e si dirigono verso i porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti verso altre parti del territorio nazionale sono esenti dall’applicazione del divieto di circolazione previsto dall’articolo 2, a condizione che siano muniti di documenti che confermano la destinazione del viaggio e di una lettera di prenotazione o un titolo di viaggio per l’imbarco.
Queste misure sono finalizzate a agevolare i trasporti da e per la Sardegna, garantendo un’efficiente gestione logistica e la continuità dei servizi di trasporto.
I trasporti da e per la Sicilia beneficiano di agevolazioni specifiche per sostenere le necessità commerciali e logistiche dell’isola. Secondo quanto stabilito dall’articolo 5, per i veicoli che circolano in Sicilia provenienti dalla restante parte del territorio nazionale e che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni con origine in Calabria, l’inizio del divieto di circolazione previsto dall’articolo 2 viene posticipato di quattro ore, a condizione che siano in possesso di documentazione che attesti l’origine del viaggio. Allo stesso modo, per i veicoli diretti dalla Sicilia verso la restante parte del territorio nazionale e che usufruiscono del traghettamento, ad eccezione di quelli con destinazione finale in Calabria, il divieto di circolazione previsto dall’articolo 2 non si applica, a patto che siano muniti di documenti che confermano la destinazione del viaggio e di una lettera di prenotazione o un titolo di viaggio per l’imbarco. Per quanto riguarda le difficoltà legate alle operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, l’inizio del divieto di circolazione viene posticipato di due ore e il termine anticipato di due ore, sempre che siano in possesso di documenti che confermano l’origine e la destinazione del viaggio. Queste disposizioni mirano a semplificare e agevolare i trasporti da e per la Sicilia, considerando le specifiche sfide logistiche legate al traghettamento.
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