La gestione e lo smaltimento dei rifiuti edili sono argomenti di cruciale importanza nel settore dell’edilizia, data la notevole quantità di scarti prodotti e il loro potenziale impatto ambientale. In Italia, le norme per lo smaltimento di tali rifiuti sono rigorosamente regolamentate per garantire la sicurezza ambientale e la salute pubblica. Vediamo come gestire questi materiali rispettando la legislazione vigente.
I rifiuti edili sono materiali derivanti da lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture. Comprendono calcinacci, cemento, legno, metallo e altri materiali inerti o non. Questi sono classificati come rifiuti speciali e possono contenere sostanze tossiche, rendendoli pericolosi se non gestiti correttamente.
La corretta classificazione dei rifiuti edili è un passo fondamentale per il loro adeguato smaltimento. La classificazione avviene secondo il sistema dei Codici CER, che determina il tipo di trattamento necessario per ciascun materiale di scarto.
I Codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) servono a identificare i rifiuti edili in base alle loro caratteristiche e composizione. Per esempio, i rifiuti di cemento armato sono classificati sotto il codice 17 01 01, mentre i materiali isolanti e i materiali contenenti amianto hanno codici specifici che richiedono trattamenti speciali.
La normativa che regola lo smaltimento dei rifiuti in Italia è il D.lgs. 152/2006, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il decreto ministeriale, composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:
Prima di procedere al trasporto verso le strutture di smaltimento, i rifiuti possono essere accumulati temporaneamente in aree designate del cantiere. Queste aree devono essere gestite in modo da prevenire contaminazioni ambientali e garantire la sicurezza. Nota bene che il deposito temporaneo di rifiuti può essere effettuato solo presso il luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti pertanto, può essere fatto solo in cantiere e non anche presso magazzini/depositi o in altri luoghi di proprietà delle imprese diversi da quelli di produzione. Inoltre, devono vigere le seguenti condizioni (alternative tra loro e quindi a scelta dell’impresa):
– dalla data di produzione del rifiuto “non pericoloso” e fino al massimo di 3 mesi, il rifiuto può essere depositato in cantiere indipendentemente dalla quantità prodotta. Dopo 3 mesi dalla data di produzione scatta l’obbligo di conferire i rifiuti alle operazioni di recupero oppure alle operazioni di smaltimento;
in alternativa
– i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero oppure alle operazioni di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito temporaneo raggiunga complessivamente i 30 m³ per i rifiuti non pericolosi e/o i 10 m³ per i rifiuti pericolosi. In questi casi, se non si superano detti limiti volumetrici, la durata del deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere è di massimo 1 anno.
Il deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere deve essere effettuato per categorie omogenee cioè suddivisi per codice CER (divieto di accorpamento/miscelazione dei rifiuti). Con specifico riferimento invece al deposito temporaneo di terre e rocce da scavo gestite come rifiuti e non come sottoprodotti, l’art. 23 del DPR 120/2017 stabilisce che il deposito temporaneo per le terre e rocce da scavo classificate “rifiuti” con i codici 17.05.04 (non pericolose) o 17.05.03* (pericolose) si effettua presso il sito di produzione cioè il cantiere.
Le terre e rocce da scavo classificate “rifiuti” sono avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità:
1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
in alternativa
2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 000 m³, di cui non oltre 800 m³ di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 1 anno.
Per le piccole quantità di rifiuti, come quelle generate da ristrutturazioni domestiche, è possibile utilizzare le isole ecologiche comunali. È importante verificare le politiche locali poiché alcune aree hanno limiti specifici sulla quantità di rifiuti che possono essere accettati.
I rifiuti prodotti da grandi progetti di costruzione o demolizione devono essere gestiti da imprese specializzate e iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Queste aziende sono equipaggiate per gestire e smaltire grandi quantità di rifiuti in conformità con le normative ambientali.
Il trasporto dei rifiuti edili deve essere effettuato utilizzando veicoli idonei e autorizzati. È importante che le imprese di trasporto abbiano le certificazioni necessarie per garantire la gestione sicura e conforme alle normative dei materiali di scarto.
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Al termine dei lavori, l’impresa responsabile deve compilare una dichiarazione di smaltimento. Questo documento deve dettagliare i tipi di rifiuti prodotti, le quantità e le modalità di smaltimento o riciclaggio utilizzate.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
Secondo il Testo Unico dell’ambiente, d. lgs 152/2006, l’onere dello smaltimento dei rifiuti edili appartiene a colui che li produce, come afferma il codice, pertanto, solitamente, è l’impresa che effettua i lavori di costruzione o di demolizione ad occuparsene. In caso di lavori svolti in economia, ovvero in maniera autonoma, la responsabilità è del privato cittadino.
Bisogna ricordare tuttavia che soltanto le imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali possono occuparsi della gestione dello smaltimento dei rifiuti: per tal motivo, alcune imprese edili affidano questo compito ad altre specializzate in questo campo.
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