Il FIR, formulario di identificazione dei rifiuti, è un documento obbligatorio previsto dalla normativa ambientale italiana per tracciare il trasporto dei rifiuti. Serve a garantire la corretta gestione dei rifiuti, dalla produzione al loro smaltimento o recupero. In questo articolo vedremo cos’è il FIR, chi deve compilarlo, quando è obbligatorio e quali sono le novità previste per il 2025.
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, noto con l’acronimo FIR, è un documento che deve accompagnare ogni trasporto di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi. È previsto dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 152/2006, noto anche come Testo Unico Ambientale.
Il documento riporta informazioni dettagliate sul produttore del rifiuto, sul trasportatore, sul destinatario, sulla tipologia di rifiuto (identificata tramite il codice CER), sulla quantità trasportata e sulla data del trasporto. È redatto in quattro copie e deve essere firmato da tutti i soggetti coinvolti. Le copie sono destinate a:
Il FIR deve essere conservato per almeno cinque anni. Dal 13 febbraio 2025, con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il FIR sarà disponibile anche in formato digitale, con vidimazione elettronica obbligatoria.
Il FIR è un documento che accompagna fisicamente il trasporto del rifiuto e serve a dimostrare che il materiale è stato affidato a un soggetto autorizzato. Il registro di carico e scarico, invece, è un documento cronologico che tiene traccia di tutte le operazioni di produzione, trasporto, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti.
Mentre il formulario ha validità per ogni singolo trasporto, il registro è uno strumento continuativo di monitoraggio. Entrambi sono obbligatori per molti soggetti, ma hanno funzioni differenti e complementari.
La compilazione del FIR è obbligatoria per:
È importante sottolineare che il primo responsabile della corretta compilazione è il produttore del rifiuto, che deve accertarsi che il formulario contenga tutte le informazioni corrette. In caso di delega al trasportatore, la responsabilità rimane comunque in capo al produttore.
Ci sono alcuni casi specifici in cui il FIR non è obbligatorio. Non è richiesto, ad esempio, per:
In tutte le altre situazioni, il formulario resta obbligatorio per garantire la tracciabilità e la legalità del trasporto.
Il codice da inserire nel FIR è il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), che identifica la tipologia del rifiuto. Il codice CER è composto da sei cifre e può essere consultato:
L’attribuzione del codice CER deve essere effettuata con attenzione, considerando l’origine e le caratteristiche del rifiuto. In caso di rifiuti pericolosi, il codice CER è seguito da un asterisco (*).
Il formulario deve essere compilato e firmato prima che inizi il trasporto del rifiuto. Le quattro copie vengono distribuite tra produttore, trasportatore e destinatario. Una copia viene restituita al produttore con la firma dell’impianto che riceve il rifiuto, a conferma dell’avvenuta presa in carico.
Il formulario ha valore legale e deve essere conservato per almeno cinque anni, sia in formato cartaceo che elettronico, a seconda del supporto utilizzato.
A partire dal 2025 è prevista una transizione verso il sistema digitale, con l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Questo comporterà una progressiva sostituzione del FIR cartaceo con il FIR digitale.
Dal 1° luglio 2025, le prime imprese obbligate dovranno iniziare a usare il nuovo sistema. Dal 2026 l’obbligo si estenderà ad altri soggetti. L’obiettivo è rendere la gestione dei rifiuti più efficiente, ridurre gli errori e aumentare i controlli in tempo reale.
Le principali novità includono:
Il nuovo FIR digitale sarà integrato con software gestionali e piattaforme online, semplificando le operazioni amministrative.
Per compilare correttamente il FIR, è necessario:
Dal 13 febbraio 2025, la compilazione, firma e vidimazione del FIR avverranno esclusivamente attraverso il portale RENTRI, con l’utilizzo della firma digitale.
Per ulteriori dettagli e per accedere ai modelli aggiornati del FIR e del registro di carico e scarico, è possibile consultare il portale ufficiale del RENTRI.
General Trasporti è il partner operativo per il trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, autorizzato alle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con un’esperienza consolidata nella logistica ambientale, colleghiamo i produttori di rifiuti agli impianti di trattamento, offrendo un servizio completo di trasporto verso:
Utilizziamo vasche ribaltabili omologate per carichi sfusi e operiamo con una flotta moderna e personale qualificato, garantendo:
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